Agenti cancenrogeni
ing. Matteo Scagliotti > Sicurezza
Il titolo IX del D.Lgs. 81/2008 regolamenta gli obblighi relativi all’utilizzo di agenti cancerogeni e mutageni nelle attività produttive.
Gli agenti cancerogeni e mutageni sono identificati dalla normativa di riferimento che riguarda la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze (D.Lgs 52/1997) e dei preparati pericolosi (D.Lgs. 285/1998).
L’obiettivo della norma è la riduzione al minimo possibile dell’utilizzo degli agenti classificati come cancerogeni, pertanto il datore di lavoro è tenuto ad eliminare e, laddove non sia tecnicamente possibile, ridurre al minimo l’utilizzo di tali agenti.
Si definiscono cancerogeni i composti che, per azione protratta nell'organismo umano, possono determinare neoplasie, nei soggetti esposti, anche a distanza di anni dal momento della cessazione dell'esposizione stessa.
Si definiscono mutageni quei composti che possono indurre mutazioni nelle cellule viventi, dove con il termine mutazione si intende che una cellula non ha più la stessa composizione genetica delle altre cellule dell'organismo.
Si fornisce supporto al datore di lavoro che, in caso di utilizzo di agenti cancerogeni, è tenuto ad effettuare una valutazione del rischio dell’esposizione dei lavoratori a tali agenti, ed integrare così il documento previsto (DVR).
La valutazione dovrà tenere in considerazione:
- Le caratteristiche delle lavorazioni che comportano utilizzo/manipolazione/stoccaggio di agenti cancerogeni (durata dell’esposizione, frequenza, quantità, concentrazione, caratteristiche dell’agente, ecc.);
- Il numero dei lavoratori esposti agli agenti cancerogeni;
- Il grado di esposizione confrontato con i limiti introdotti nell’allegato XXXVIII al D.Lgs. 81/2008.
La valutazione dovrà essere aggiornata in caso di modifiche del processo produttivo e comunque ogni 3 anni.
In conseguenza agli esiti della valutazione dei rischi, il datore di lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), con il Medico Competente (MC), ecc..., individua le misure di prevenzione e protezione atte a ridurre al minimo il rischio di esposizione, qualora sia già stata verificata l’impossibilità di sostituire gli agenti cancerogeni con altri meno pericolosi, e far eseguire specifica sorveglianza sanitaria (attraverso il contributo del medico competente ed in base a quanto prescritto dal D.M. 155/2007).
Misure di prevenzione individuate dal D.Lgs. 81/2008:
- Provvedere affinché l’utilizzazione dell’agente cancerogeno avvenga in un sistema chiuso, se tecnicamente possibile;
- Organizzare l’utilizzo degli agenti in modo che le quantità impiegate non siano superiori alle necessità;
- Limitare il più possibile il numero dei lavoratori esposti;
- Prevedere efficaci programmi di informazione e formazione per i lavoratori esposti al rischio;
- Segnalare con apposita cartellonistica i luoghi dove può esserci esposizione agli agenti cancerogeni;
- Effettuare analisi periodiche negli ambienti di lavoro per determinare la presenza degli agenti cancerogeni al fine di verificare l’adeguatezza delle misure adottate.
Misure di protezione individuate dal D.Lgs. 81 del 2008:
- Prevedere un sistema di aspirazione localizzata per ridurre il rischio di presenza di aerodispersi;
- Elaborare procedure di emergenza in caso di esposizioni elevate;
- Assicurare che gli agenti siano manipolati sempre in condizioni di sicurezza (procedure di lavoro sicuro, istruzioni operative, ecc...);
- Istituire la sorveglianza sanitaria periodica sulla base del protocollo stabilito dal medico competente (comprensivo delle analisi mediche di laboratorio e degli esami strumentali);
- Fornire ai lavoratori esposti idonei mezzi di protezione individuale e prevederne la corretta manutenzione e custodia;
- Mettere a disposizione dei lavoratori idonei servizi igienici, spogliatoi ed armadietti al fine di ridurre al minimo il rischio di dispersione degli agenti cancerogeni.
Relativamente alla sorveglianza sanitaria, il datore di lavoro è tenuto a:
- Istituire un registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni (conforme al modello del D.M. 155/2007, Allegato 1);
- Custodire le cartelle sanitarie e di rischio redatte dal medico competente (conformi al modello del D.M. 155/2007, Allegato 2);
- Sottoscrivere sia il registro che le cartelle sanitarie;
- Inviare all’ISPESL, in busta chiusa siglata dal medico competente, il registro dei lavoratori esposti entro 30 giorni dalla sua istituzione, nonché in caso di variazioni (modifica del ciclo produttivo, cessazione di un rapporto di lavoro, cessazione dell’attività aziendale, ecc.) e comunque periodicamente ogni 3 anni;
- Richiedere all’ISPESL, in caso di assunzione di lavoratori precedentemente esposti a rischio cancerogeno, copia delle annotazioni individuali contenute nel registro degli esposti del precedente datore di lavoro;
- Conservare le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio almeno fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.