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RSPP

ing. Fabio Accornero > Sicurezza

Responsabile Servizio Prevenzione Protezione

La nomina dell'incarico di RSPP è un obbligo a carico del datore di lavoro sancito dal D.lgs. 81/08 art.17 comma 2.
L'art.31 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 dispone che gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento del proprio incarico.
Nell’ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione del servizio (Art 31 comma 3)
Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32 (Art 31 comma 4)
Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia (Art 31 comma 5)


D.Lgs. n. 81/2008










In base all'assunzione dell'incarico esterno di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, da parte di un consulente esterno, oltre a sgravarsi dalla necessità di formazione prevista per il ruolo, l'organizzazione si dota di una risorsa flessibile ed altamente qualificata in grado, tra l'altro, di:

  • gestire dei rapporti con gli enti di controllo
  • aggiornare il documento di valutazione dei rischi e gli altri documenti inerenti la gestione della sicurezza coordinarsi con le attività svolte dal medico competente relativamente al piano sanitario ed ai sopralluoghi previsti
  • gestire le riunioni periodiche di sicurezza con il datore di lavoro, il Rappresentante dei lavoratori e il medico competente
  • curare l'aggiornamento normativo/legislativo
  • fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 del Decreto
  • proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori
  • fornire un servizio di assistenza telefonica e sul campo all'azienda per le problematiche inerenti la sicurezza























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